Non solo carrozzina: l’art. 3 comma 3 L. 104/92 tutela anche chi cammina con gravi difficoltà
Molti pazienti e famiglie credono che il riconoscimento dello stato di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge 104/92) sia riservato solo a chi non cammina affatto o è costretto su una sedia a rotelle. In realtà, la giurisprudenza e la prassi medico-legale riconoscono questo diritto anche a chi, pur deambulando, lo fa con estrema difficoltà, pericolo e insicurezza.

La sentenza che fa chiarezza
Recentemente, il Tribunale del Lavoro di Palermo ha accolto il ricorso di una paziente ultraottantenne, assistita dal nostro studio, affetta da gravi patologie ortopediche (esiti di protesi al ginocchio e all’anca, poliartrosi, esiti di fratture), che non era costretta in carrozzina, ma poteva camminare solo con il bastone, il sostegno di un’altra persona e strisciando i piedi. La paziente riusciva a mantenere la stazione eretta solo per pochi secondi e i passaggi posturali (alzarsi, sedersi, girarsi) erano possibili solo con appoggio e con rischio di caduta.
Il CTU nominato dal Giudice ha sottolineato che la signora:
• deambula con bastone e sostegno, strisciando i piedi,
• mantiene la stazione eretta solo per pochi secondi in modo insicuro,
• necessita di assistenza per l’igiene personale, la vestizione e le attività quotidiane,
• non è autonoma nelle attività domestiche e sociali.
Il Giudice ha quindi riconosciuto lo stato di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92) e l’indennità di accompagnamento, pur in assenza di immobilità totale o uso di carrozzina.
Cosa significa questa decisione?
La legge e la giurisprudenza non richiedono che il paziente sia del tutto incapace di camminare. È sufficiente che la deambulazione sia talmente difficoltosa, insicura o pericolosa da rendere necessaria assistenza continua o sostegno per gli atti quotidiani della vita.
Questa interpretazione tutela anche chi:
• cammina solo con supporti (bastone, deambulatore, appoggio umano),
• si muove in casa con grande fatica e rischio di caduta,
• non riesce a uscire autonomamente,
• necessita di aiuto per le attività personali e domestiche.
Perché è importante?
Molti pazienti rinunciano a fare domanda per i benefici della L. 104/92 perché pensano di non averne diritto se non sono in carrozzina. Questa sentenza dimostra che anche una deambulazione molto difficoltosa, pur non essendo immobilità assoluta, può essere sufficiente per il riconoscimento dell’handicap grave.
Conclusioni
Se tu o un tuo familiare vi trovate in una situazione simile, è importante rivolgersi a un medico-legale esperto e valutare attentamente la documentazione. Ogni caso va esaminato nella sua specificità, ma la legge e la giurisprudenza sono dalla parte di chi, pur potendo ancora camminare, lo fa con gravi difficoltà e necessita di assistenza.

Se uno non può camminare rientra fra i dusabili gavi o gravissimi. Grazie
Ciao! Grazie per la domanda. Volevo chiarirti una cosa importante: il termine “disabilità gravissima” in realtà non lo trovi nella Legge 104. Viene usato in altre normative, e si riferisce a situazioni davvero estreme di non autosufficienza totale, ovvero ad esempio a persone in stato vegetativo, con gravi patologie neurologiche, demenze in fase molto avanzata, o che hanno bisogno di assistenza continua con macchinari per respirare o alimentarsi.
Non riuscire a camminare è senza dubbio una condizione molto seria e può portare al riconoscimento dell’handicap grave secondo l’articolo 3, comma 3 della Legge 104. Però questo non vuol dire automaticamente rientrare nella categoria dei “disabili gravissimi”.
La valutazione che fanno le commissioni guarda sempre il quadro completo e a quanto sei autonomo nella vita di tutti i giorni e di quanta assistenza hai bisogno. Non si basa solo su una singola cosa, come il fatto di poter camminare o meno, ma su tutto l’insieme delle tue capacità residue.
Spero di averti chiarito un po’ le idee su questa distinzione!